ALLEGATO A

INDIRIZZI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE
 

L'Amministrazione Comunale e l'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano intendono concordare alcune modalità operative specifiche conseguenti alla necessità di dare attuazione alle novità introdotte dal DPR 440/2000 (Regolamento di integrazione del DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive).

Gestione del procedimento unico

a)         Principi generali

Lo Sportello Unico e l'Azienda Sanitaria uniformano la propria attività ai seguenti principi:

  • semplificazione delle procedure mediante ricorso agli strumenti della autocertificazione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, denuncia di inizio dell'attività, nonché individuando i passaggi e le fasi procedimentali non più rispondenti alle finalità ed agli obiettivi definiti dalla legislazione di settore;
  • celerità e deformalizzazione del procedimento attraverso il ricorso ai moderni strumenti di comunicazione dei dati e delle informazioni (telefono, fax, email , videoconferenza ecc.);
  • reciproca informazione e risoluzione delle questioni di maggiore complessità mediante il ricorso all'attività del gruppo di lavoro;
  • garanzia di massima disponibilità nella collaborazione per lo svolgimento, nei tempi previsti dalla normativa vigente, dei vari endoprocedimenti di competenza;
  • uniformità dei criteri applicativi e delle prassi adottate.

b)         Avvio del procedimento unico

All'atto della presentazione della domanda unica lo Sportello assegna un numero di pratica, rappresentato dal numero e data di arrivo al protocollo generale del Comune, determinato in modo univoco per tutti gli enti aderenti al presente protocollo. Da tale data decorrono i termini previsti dalla normativa vigente per la gestione del procedimento. Lo Sportello provvede a svolgere una verifica formale circa la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta in relazione agli endoprocedimenti di competenza dell'ASL, autonomamente provvedendo alla interruzione dei termini ed alla richiesta di integrazioni documentali. Allo scopo l'Azienda Sanitaria si  impegna a fornire allo Sportello Unico l'elenco della documentazione da allegare agli endoprocedimenti di competenza nonché a comunicare l'entità dei diritti di istruttoria, delle spese ed ogni altro onere che l'interessato deve versare allo Sportello Unico in merito agli stessi. Lo Sportello si impegna a far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricezione della domanda completa , la documentazione inerente gli endoprocedimenti di competenza dell'ASL direttamente alle competenti strutture di quest'ultima, utilizzando, ove possibile, anche gli strumenti di comunicazione rapida (fax, email ecc...).

c)         II procedimento semplificato

L'Azienda Sanitaria, nell'ambito dei procedimenti dello Sportello Unico si impegna a far pervenire

al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata allo Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria (fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie).

In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento da parte dello Sportello Unico della domanda completa.

L'Azienda Sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali , potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato.

L'Azienda Sanitaria si impegna a far pervenire al SUAP il proprio atto di competenza, entro un termine temporale corrispondente ai tre quarti (approssimato all'unità di giorno inferiore) del tempoprevisto per la conclusione del procedimento e comunque entro un termine non superiore a quello massimo previsto dal DPR n. 447/1998. Detto termine inizierà a decorrere dalla data di ricezione, da parte dello Sportello Unico, della domanda, regolare e completa della documentazione richiesta. All'approssimarsi della scadenza del termine per l'espressione dell'atto di competenza ed al fine di prevenire il superamento dei termini di cui al DPR 447/1998, lo Sportello potrà sollecitare le strutture organizzative competenti dell'Azienda Sanitaria.

d)          II procedimento mediante autocertificazione

L'Azienda Sanitaria si impegna a far pervenire al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dello Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria (fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie). In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento della domanda completa.

L'Azienda Sanitaria, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali , potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato.

L'Azienda Sanitaria verifica la regolarità, la completezza e la correttezza delle autocertificazioni prodotte entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa da parte dello Sportello Unico. Le audizioni per le richieste di chiarimenti di cui all'art. 4, comma 4 del D.P.R. n . 447/1998, sono convocate dal Responsabile   dello Sportello Unico, che dovrà, altresì, convocare tutte    le amministrazioni di cui si è avvalso per la verifica delle autocertificazioni prodotte

e)         La Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.)

Lo Sportello Unico trasmette copia delle D.I.A. alla Azienda Sanitaria con le modalità definite dal gruppo di lavoro.

f)          Conferenze dei Servizi

L'Azienda Sanitaria si impegna a partecipare con propri rappresentanti alle Conferenze dei Servizi di cui all'art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 447/1998 ed agli artt . 14-14 quater della Legge    n. 241/1990.

g)         Collaudi

L'Azienda Sanitaria si impegna a partecipare con propri rappresentanti ai collaudi effettuati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/1998 in caso di espressa e motivata richiesta da parte del responsabile dello Sportello Unico.

Lo Sportello Unico cura la gestione di un sistema di monitoraggio e statistica dei procedimenti attivati e dei tempi di rilascio dandone comunicazione, anche su richiesta, all'Azienda Sanitaria.


Pagamento e riscossione dei diritti di cui all'art. 10 del D.P.R. n . 447/1998

L'Amministrazione Comunale e l'Azienda Sanitaria concordano di adottare il seguente sistema di coordinamento delle attività di gestione del pagamento dei diritti riscossi dallo Sportello Unico relativi a prestazioni svolte dall'Azienda Sanitaria.

Procedimento ordinario (art. 4 D.P.R. n. 447/1998) e mediante autocertificazione (art. 6 D.P.R. n . 447/1998)

1.    Il SUAP riceve la domanda dell'interessato con il versamento dei diritti di competenza, compresi i diritti relativi alle prestazioni dell'ASL, rilasciando specifica quietanza. Allo scopo si precisa che:

- le prestazioni veterinarie dovranno essere assoggettate alla maggiorazione a titolo di contributo integrativo ENPAV, attualmente pari al 2%;

- all' importo di cui ai diritti di competenza dell'Azienda Sanitaria dovrà essere sommata la corrispondente Imposta sul Valore Aggiunto;

- l' interessato dovrà indicare nella domanda unica l'entità dei diritti da versare avvalendosi dell' assistenza del SUAP (il SUAP e l'ASL collaboreranno per dare la massima diffusione al tariffario e per risolvere eventuali casi dubbi nell'interpretazione dello stesso).

2.    Il SUAP trasmette la documentazione con la richiesta degli atti di competenza alla competente struttura dell'ASL, inclusa la copia della quietanza relativa al pagamento dei diritti sanitari. Il SUAP si impegna a utilizzare un modello standard di richiesta predisposto dal Gruppo di lavoro.

3.    La struttura dell'ASL fa pervenire al SUAP le proprie determinazioni nei termini temporali previsti e conferma o comunica nei medesimi termini l'entità dei diritti di propria spettanza.

4.    Il SUAP riscuote dall'interessato eventuali differenze rispetto al corrispettivo della prestazione.

5.    La struttura del Comune, previo riscontro del resoconto trasmesso dall'ASL con cadenza semestrale (o con cadenza diversa da definire nell'ambito del Gruppo di lavoro), riversa alla stessa i diritti riscossi; si precisa che il mancato rispetto dei termini previsti per il rilascio degli atti di competenza è causa di mancato riversamento dei diritti, come disposto dall'art. 10 del DPR 447/1998, e che la mancata comunicazione relativa ai compensi tariffari equivale ad accettazione dell'importo pagato dall'interessato.

6. La struttura dell'ASL fattura (per le prestazioni soggette) al Comune le prestazioni regolarmente svolte dall'ASL entro il mese successivo al saldo. Nel procedimento mediante autocertificazione l'entità dei diritti è del 50% rispetto al tariffario ASL. A tal fine non sono considerati procedimenti mediante autocertificazione quei procedimenti soggetti a denuncia, comunicazione o altra istanza di parte per la quale è espressamente prevista dalla legge la presentazione di dichiarazione e/o autocertificazioni.

 

Procedimenti particolari

•  denuncia di inizio dell'attività ad efficacia immediata;

•  denuncia di inizio dell'attività ad efficacia differita;

•  comunicazione ad efficacia immediata;

•  comunicazione ad efficacia differita;

Salvo espressa previsione legislativa, per i procedimenti particolari suddetti non deve essere richiesto il pagamento delle somme indicate nel tariffario in quanto l'ASL svolge nei casi in questione attività di vigilanza.

Il SUAP trasmette copia di tali d.i.a. e comunicazioni all'Azienda Sanitaria la quale, secondo quanto previsto dal proprio ordinamento, procederà alla verifica del rispetto della normativa vigente (con le modalità del controllo a tappeto ovvero a campione definite dal DPR 445/2000). Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale intenda richiedere specifici controlli su tali atti non potrà essere addebitata la prestazione all'interessato e la stessa verrà quindi addebitata al Comune richiedente.

L'imposta di bollo relativa all' istanza è assolta dall'interessato sulla domanda unica diretta al SUAP. Gli atti e le comunicazioni fra SUAP e ASL sono esenti dall'imposta di bollo.

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