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ALLEGATO B |
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INDIRIZZI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE |
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ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO |
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L'Amministrazione Comunale ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano (di seguito denominato Comando) intendono concordare alcune modalità operative specifiche conseguenti alla necessità di dare attuazione alle recenti novità introdotte dal DPR 440/2000 (Regolamento di integrazione del DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive). In particolare con il presente Protocollo d'Intesa si intendono recepire anche gli indirizzi e sollecitazioni provenienti dal Ministero degli Interni con la Circolare 1° marzo 2001 avente ad oggetto " D.P.R. 7 dicembre 2000, n° 440, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 447, in materia di sportelli unici per gli impianti produttivi" e la nota del 12 giugno 2001 prot . n. 760/4101. Inoltre, considerato l'impatto innovativo prodotto dal DPR 447/1998 e dal DPR 440/2000 sui procedimenti di cui al DPR 37/1998 si ritiene opportuno concordare forme di collaborazione nella gestione dei procedimenti in materia di prevenzione antincendio che, sulla base dei principi contenuti nella normativa in materia di Sportello Unico, risolvano alcuni specifici problemi interpretativi e di gestione delle pratiche. Gestione del procedimento unico a) Principi generali
b) Avvio del procedimento unico All'atto della presentazione della domanda unica lo Sportello assegna un numero di pratica , rappresentato dal numero e data di arrivo al protocollo generale del Comune, determinato in modo univoco per tutti gli enti aderenti al presente protocollo. Da tale data decorrono i termini previsti dalla normativa vigente per la gestione del procedimento. Lo Sportello provvede a svolgere una verifica formale circa la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta in relazione agli endoprocedimenti di competenza del Comando, autonomamente provvedendo alla interruzione dei termini ed alla richiesta di integrazioni documentali. Allo scopo il Comando si impegna a fornire allo Sportello Unico l'elenco della documentazione da allegare agli endoprocedimenti di competenza nonché a comunicare l'entità dei diritti di istruttoria, delle spese ed ogni altro onere che l'interessato deve versare allo Sportello Unico in merito agli stessi. Lo Sportello si impegna a far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricezione della domanda completa, la documentazione inerente gli endoprocedimenti di competenza del Comando direttamente alle competenti strutture di quest' ultimo, utilizzando, ove possibile, anche gli strumenti di comunicazione rapida (fax, email ecc...). c) Esame conformità progetto II procedimento di cui all'art. 2 del DPR 37/1998, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce sub-procedimento di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive in relazione alle tipologie di attività e di interventi previste dalla normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. Il sub-procedimento è attivato presso il SUAP con la presentazione della domanda unica e dei modelli di richiesta previsti dalla vigente normativa. Il SUAP trasmette al Comando:
Il Comando si impegna a far pervenire al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata allo Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento da parte dello Sportello Unico della domanda completa. Il Comando, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato. Il Comando si impegna a far pervenire al SUAP il proprio atto di competenza, indicando gli allegati che ne costituiscono parte integrante, entro un termine temporale corrispondente ai tre quarti (approssimato all'unità di giorno inferiore) del tempo previsto per la conclusione del procedimento e comunque entro un termine non superiore a quello massimo previsto dal DPR n. 447/1998. Detto termine inizierà a decorrere dalla data di ricezione, da parte dello Sportello Unico, della domanda, regolare e completa della documentazione richiesta. All'approssimarsi della scadenza del termine per l'espressione dell'atto di competenza ed al fine di prevenire il superamento dei termini di cui al DPR 447/1998, lo Sportello potrà sollecitare le strutture organizzative competenti del Comando. Lo Sportello Unico rilascia l'autorizzazione unica o comunica all'interessato il parere negativo pervenuto allegando copia della documentazione indicata nell'atto di competenza del Comando Provinciale timbrata dallo Sportello Unico. Qualora la pratica sia corredata da relazione tecnica asseverata da professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno (ex legge 818/1984) e venga sottoscritta e presentata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del DPR 447/1998, con allegata la documentazione tecnica progettuale di cui all'allegato I del DM 4/5/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la discipline contenuta nel citato articolo ivi compreso l'istituto del silenzio-assenso. L'autocertificazione è esclusa nelle materie di cui al D.Lgs 112/1998 ed al DPR 447/1998. d) Domanda di deroga II procedimento di cui all'art. 6 del DPR 37/1998, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce sub-procedimento di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive in relazione alle tipologie di attività e di interventi previste dalla normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. Il sub-procedimento è attivato presso il SUAP con la presentazione della domanda unica e dei modelli di richiesta previsti dalla vigente normativa. Il SUAP trasmette al Comando:
Il Comando si impegna a far pervenire al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata allo Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria (fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie). In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento da parte dello Sportello Unico della domanda completa. Il Comando, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato. In sede di prima applicazione del presente protocollo, considerato che la procedura di deroga coinvolge anche l'Ispettorato Regionale attraverso una procedura (DPR 37/1998) che prevede una tempistica diversa da quella prevista nella normativa sullo Sportello Unico, si concorda che:
In caso di atto negativo conseguente alla richiesta di deroga il SUAP:
In sede di prima applicazione del presente protocollo, preso atto del particolare regime procedimentale previsto dalla normativa di settore per la quale non risulta applicabile il procedimento mediante conferenza dei servizi di cui al DPR 447/1998,1'interessato potrà presentare nuova istanza di deroga, trasmettendo anche documentazione integrativa volta al superamento dell'esito negativo, la quale sarà visionata con priorità dal competente Comando. Il relativo procedimento si conclude entro 90 giorni. Qualora la pratica sia corredata da relazione tecnica asseverata da professionista iscritto nell'elenco del Ministero dell'interno (ex legge 818/1984) e venga sottoscritta e presentata ai sensi e per gli, effetti di cui all'art. 6 del DPR 447/1998, con allegata la documentazione tecnica progettuale di cui all' allegato I del DM 4/5/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica la disciplina contenuta nel citato articolo ivi compreso l'istituto del silenzio-assenso. L'autocertificazione è esclusa nelle materie di cui al D.Lgs 112/1998 ed al DPR 447/1998. e) Certificato di Prevenzione Incendi II procedimento di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 37/1998, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce sub-procedimento di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive in relazione alle tipologie di attività e di interventi previste dalla normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. Il sub-procedimento è attivato presso il SUAP con la presentazione della domanda unica e dei modelli di richiesta previsti dalla vigente normativa. Il SUAP trasmette al Comando:
Il Comando, effettuato il sopralluogo, trasmette il proprio C.P.I. o comunque il proprio atto di competenza allegando eventuale documentazione a corredo. Lo Sportello Unico nel procedimento di autorizzazione unica di propria competenza tiene conto degli atti espressi dal Comando. Il Gruppo di lavoro, al fine di garantire l'uniforme applicazione della nuova disciplina regolamentare , determinerà le modalità ed i termini per l'applicazione graduale della disciplina procedimentale di cui all'art. 9 del DPR 447/1998. In sede di prima applicazione del presente Protocollo d'Intesa, ove l'interessato presenti, unitamente o successivamente alla richiesta di CPI, denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 3 comma 5 del DPR 37/1998 al procedimento di rilascio del CPI non si applica l'art. 10 del DPR 447/1998. In questo caso l'interessato effettuerà il versamento dei diritti di competenza dei VV.FF . direttamente su bollettino intestato alla Tesoreria Provinciale ovvero con altro sistema di versamento previsto dalla vigente normativa. In merito al predetto sopralluogo il Comando, in base all'esito dello stesso, trasmette i relativi atti: IN CASO DI ESITO FAVOREVOLE: II Comando trasmette al SUAP il proprio atto di competenza (Certificato prevenzione incendi) intestato alla ditta interessata con le relative scadenze e condizioni di esercizio. Il SUAP rilascia autorizzazione unica allegando copia del C.P.I. e richiamando le prescrizioni ed i vincoli ivi contenuti. L'imposta di bollo è assolta sull'autorizzazione unica. IN CASO DI ESITO NEGATIVO: II Comando comunica al SUAP i relativi atti notificati all'interessato ed alle autorità competenti per la vigilanza ai sensi della Legge 966/1965, DPR 577/1982 e DPR 37/1998 nonché eventuali procedimenti ai sensi del D.Lgs . 758/1994. f) Dichiarazione di Inizio di Attività II procedimento di cui all'art. 3 comma 5 del DPR 37/1998, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce sub-procedimento di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive in relazione alle tipologie di attività e di interventi previste dalla normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. Il sub-procedimento è attivato presso il SUAP con la presentazione della domanda unica e dei modelli di richiesta previsti dalla vigente normativa. Il SUAP trasmette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano:
Lo Sportello Unico rilascia l'attestazione di ricezione della dichiarazione con l'attribuzione del Protocollo Generale del Comune, con riserva di verifica della completezza formale e sostanziale della documentazione. L'acquisizione da parte del SUAP della dichiarazione di inizio attività costituisce autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività ai soli fini antincendio, fino alla comunicazione dell'esito del sopralluogo da parte del Comando. Pertanto i termini previsti dal DPR 37/1998 ed i relativi effetti abilitativi decorrono dalla data di protocollazione dell' istanza allo Sportello Unico delle Attività Produttive. g) Rinnovo del certificato di prevenzione incendi II procedimento di cui all'art. 4 del DPR 37/1998, a seguito dell'entrata in vigore del DPR 447/1998, come modificato dal DPR 440/2000, costituisce sub-procedimento di competenza dello Sportello Unico delle attività produttive in relazione alle tipologie di attività e di interventi previste dalla normativa in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive. Il sub-procedimento è attivato presso il SUAP con la presentazione della domanda unica e dei modelli di richiesta previsti dalla vigente normativa. Il SUAP trasmette al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano:
Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano trasmette il proprio atto di competenza di competenza allegando eventuale documentazione a corredo. Lo Sportello Unico rilascia l'autorizzazione unica o comunica all'interessato l'atto negativo pervenuto allegando l'eventuale documentazione trasmessa. In questo caso l'interessato effettuerà il versamento dei diritti di competenza dei Vigili del Fuoco direttamente su bollettino intestato alla Tesoreria Provinciale ovvero con altro sistema di versamento previsto dalla vigente normativa. h) Conferenze dei Servizi II Comando si impegna a partecipare con propri rappresentanti alle Conferenze dei Servizi di cui all' art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 447/1998 ed agli artt . 14 - 14 quater della Legge n. 241/1990. i) Collaudi II Comando si impegna a partecipare con propri rappresentanti e per situazioni particolari ai collaudi effettuati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/1998 in caso di espressa e motivata richiesta da parte del responsabile dello Sportello Unico. Lo Sportello Unico cura la gestione di un sistema di monitoraggio e statistica dei procedimenti attivati e dei tempi di rilascio dandone comunicazione, anche su richiesta, al Comando. La comunicazione di avvio del sub-procedimento, ai sensi della legge 241/1990, potrà essere trasmessa da parte del Comando anche via email o fax non seguita da inoltro cartaceo. Pagamento e riscossione dei diritti di cui all'art. 10 del D.P.R. n . 447/1998 L'Amministrazione Comunale e il Comando concordano di adottare il seguente sistema di coordinamento delle attività di gestione del pagamento dei diritti riscossi dallo Sportello relativi a prestazioni svolte: 1) II SUAP riceve la domanda dell'interessato con il versamento dei diritti di competenza, compresi i diritti relativi alle prestazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano, rilasciando specifica quietanza. Si precisa, inoltre, che:
2) II SUAP trasmette la documentazione con la richiesta di atto di competenza alla competente struttura del Comando, inclusa la copia della quietanza relativa al pagamento dei diritti di istruttoria. Il SUAP si impegna a richiedere l'atto di competenza utilizzando un modello standard di richiesta predisposto dal Gruppo di lavoro 3) La struttura del Comando fa pervenire al SUAP il proprio atto di competenza nei termini temporali previsti; 4) II SUAP riscuote dall'interessato eventuali differenze rispetto al corrispettivo della prestazione. 5) La struttura del Comune, previo riscontro del resoconto trasmesso dal Comando con cadenza semestrale (o con cadenza diversa da definire nell'ambito del Gruppo di lavoro), riversa alla stessa i diritti riscossi. Si precisa che il mancato rispetto dei termini previsti per il rilascio del proprio atto di competenza costituisce causa di mancato riversamento dei diritti, come disposto dall'art. 10 del DPR 447/1998. Nel procedimento mediante autocertificazione l'entità dei diritti è del 50% rispetto al tariffario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Oristano. A tal fine non sono considerati procedimenti mediante autocertificazione quei procedimenti soggetti a denuncia, comunicazione o altra istanza di parte per la quale è espressamente prevista dalla legge la presentazione di dichiarazione e/o autocertificazioni. L'imposta di bollo relativa alle istanze relative a endoprocedimenti di competenza del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è assolta dall'interessato sulla domanda unica diretta al SU/ Gli atti e le comunicazioni fra SUAP e Vigili del Fuoco sono esenti dall'imposta di bollo. |
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