![]() |
ALLEGATO C |
|
INDIRIZZI E CRITERI PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE |
|
ENDOPROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO |
L'Amministrazione Comunale e la Camera di Commercio, intendono concordare alcune modalità operative specifiche conseguenti alla necessità di dare attuazione alle recenti novità introdotte dal DPR 440/2000 (Regolamento di integrazione del DPR 447/1998 in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive). Gestione del procedimento unico a) Principi generali Lo Sportello Unico e la CCIAA uniformano la propria attività ai seguenti principi:
b) Avvio del procedimento unico All'atto della presentazione della domanda unica lo Sportello assegna un numero di pratica, rappresentato dal numero e data di arrivo al protocollo generale del Comune, determinato in modo univoco per tutti gli enti aderenti al presente protocollo. Da tale data decorrono i termini previsti dalla normativa vigente per la gestione del procedimento. Lo Sportello provvede a svolgere una verifica formale circa la regolarità e la completezza della documentazione pervenuta in relazione agli endoprocedimenti di competenza della CCIAA, autonomamente provvedendo alla interruzione dei termini ed alla richiesta di integrazioni documentali. Allo scopo la CCIAA si impegna a fornire allo Sportello Unico l'elenco della documentazione da allegare agli endoprocedimenti di competenza nonché a comunicare l'entità dei diritti di istruttoria, delle spese ed ogni altro onere che l'interessato deve versare allo Sportello Unico in merito agli stessi. Lo Sportello si impegna a far pervenire entro 5 giorni dalla data di ricezione della domanda completa , la documentazione inerente gli endoprocedimenti di competenza della Prefettura direttamente alle competenti strutture di quest' ultima, utilizzando, ove possibile, anche gli strumenti di comunicazione rapida (fax, email ecc...). c) II procedimento semplificato La CCIAA, nell'ambito dei procedimenti dello Sportello Unico si impegna a far pervenire al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata allo Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria (fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie). In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente e per intero dalla data di ricevimento da parte dello Sportello Unico della domanda completa. La CCIAA, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato. La CCIAA si impegna a far pervenire al SUAP il proprio atto di competenza, entro un termine temporale corrispondente ai tre quarti (approssimato all'unità di giorno inferiore) del tempo previsto per la conclusione del procedimento e comunque entro un termine non superiore a quello massimo previsto dal DPR n. 447/1998. Detto termine inizierà a decorrere dalla data di ricezione, da parte dello Sportello Unico, della domanda, regolare e completa della documentazione richiesta. All'approssimarsi della scadenza del termine per l'espressione del proprio atto di competenza ed al fine di prevenire il superamento dei termini di cui al DPR 447/1998, lo Sportello potrà sollecitare le strutture organizzative competenti della CCIAA. d) II procedimento mediante autocertificazione La CCIAA si impegna a far pervenire al SUAP, per una sola volta (anche per via telematica o per fax ), entro 25 giorni dalla data di ricezione della domanda da parte dello Sportello Unico, le richieste di integrazioni documentali necessarie per lo svolgimento dell'istruttoria (fatti salvi eventuali termini temporali più brevi previsti da norme di legge o di regolamento per determinate materie). In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e comincia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda completa. La CCIAA, anche dopo la scadenza dei termini previsti per la richiesta di integrazioni documentali, potrà chiedere integrazioni e chiarimenti al SUAP in merito alla documentazione ed alle informazioni da questo detenute, senza che possano essere richiesti ulteriori documenti od integrazioni all'interessato. La CCIAA verifica la regolarità, la completezza e la correttezza delle autocertificazioni prodotte entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda completa da parte dello Sportello Unico. Le audizioni per le richieste di chiarimenti di cui all'art. 4, comma 4 del D.P.R. n . 447/1998, sono convocate dal Responsabile dello Sportello Unico, che dovrà, altresì, convocare tutte le amministrazioni di cui si è avvalso per la verifica delle autocertificazioni prodotte e) La Denuncia di Inizio di Attività (D.I.A.) Una volta ricevuta la d.i.a. da parte del SUAP, la CCIAA, secondo il proprio ordinamento, provvede ad effettuare i controlli circa il rispetto della normativa vigente nell'ambito della normale attività di vigilanza. f) Conferenze dei Servizi La CCIAA si impegna a partecipare con propri rappresentanti alle Conferenze dei Servizi di cui all' art. 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 447/1998 ed agli artt . 14 -14 quater della Legge n. 241/1990. g) Collaudi La CCIAA si impegna a partecipare con propri rappresentanti ai collaudi effettuati ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 447/1998 in caso di espressa e motivata richiesta da parte del responsabile dello Sportello Unico. h) Procedimenti particolari Considerata la novità per l'Amministrazione Comunale nella gestione dei procedimenti di competenza della CCIAA si concorda di definire, in sede di gruppo di lavoro, modalità applicative e forme di collaborazione per consentire agli operatori SUAP la più corretta applicazione della normativa vigente. In particolare, in fase di prima applicazione del presente accordo rientrano nella gestione SUAP esclusivamente i procedimenti inerenti la:
Sono e rimangono di esclusiva competenza della CCIAA le procedure di iscrizione camerale e di gestione di albi e registri. Lo Sportello Unico cura la gestione di un sistema di monitoraggio e statistica dei procedimenti attivati e dei tempi di rilascio dandone comunicazione, anche su richiesta, alla CCIAA. Pagamento e riscossione dei diritti di cui all'art. 10 del D.P.R. n . 447/1998 L'Amministrazione Comunale e la CCIAA concordano di adottare il seguente sistema di coordinamento delle attività di gestione del pagamento dei diritti riscossi dallo Sportello Unico relativi a prestazioni svolte. Procedimento ordinario (art. 4 D.P.R. n. 447/1998) e mediante autocertificazione (art. 6 D.P.R. n . 447/1998) 1. Il SUAP riceve la domanda dell'interessato con il versamento dei diritti di competenza, compresi i diritti relativi alle prestazioni della CCIAA, rilasciando specifica quietanza. Allo scopo si precisa che l'interessato dovrà indicare nella domanda l'entità dei compensi tariffari da versare avvalendosi dell'assistenza del SUAP (il SUAP e la CCIAA collaboreranno per dare la massima diffusione al tariffario e per risolvere eventuali casi dubbi nell'interpretazione dello stesso). 2. Il SUAP trasmette la documentazione con la richiesta degli atti di competenza alla competente struttura della CCIAA, inclusa la copia della quietanza relativa al pagamento dei diritti. Il SUAP si impegna a richiedere il proprio atto di competenza utilizzando un modello standard di richiesta predisposto dal Gruppo di lavoro 3. La struttura della CCIAA fa pervenire al SUAP le proprie determinazioni nei termini temporali previsti e conferma o comunica nei medesimi termini l'entità dei diritti di propria spettanza. 4. Il SUAP riscuote dall'interessato eventuali differenze rispetto al corrispettivo della prestazione; 5. La struttura del Comune, previo riscontro del resoconto trasmesso dalla CCIAA con cadenza semestrale (o con cadenza diversa da definire nell'ambito del Gruppo di lavoro), riversa alla stessa i diritti riscossi; si precisa che il mancato rispetto dei termini previsti per il rilascio del proprio atto di competenza è causa di mancato riversamento dei diritti, come disposto dall'art. 10 del DPR 447/1998, e che la mancata comunicazione relativa ai compensi tariffari equivale ad accettazione dell'importo pagato dall'interessato. 6. La struttura della CCIAA, all'atto dell'incasso e nei casi previsti dalla vigente normativa, fattura (per le prestazioni soggette) al Comune le prestazioni regolarmente svolte. Nel procedimento mediante autocertificazione l'entità dei diritti è del 50% rispetto al tariffario CCIAA. A tal fine non sono considerati procedimenti mediante autocertificazione quei procedimenti soggetti a denuncia, comunicazione o altra istanza di parte per la quale è espressamente prevista dalla legge la presentazione di dichiarazione e/o autocertificazioni. L'imposta di bollo relativa all' istanza è assolta dall'interessato sulla domanda unica diretta al SUAP. Gli atti e le comunicazioni fra SUAP e CCIAA sono esenti dall'imposta di bollo. |
|
>
TORNA INDIETRO <
|